La liquidazione del patrimonio può risolvere definitivamente il problema dei debiti

Con la liquidazione del patrimonio, una delle 3 procedure prevista dalla legge 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, si possono chiudere molte situazioni che sembrerebbero compromesse. Tale procedura potrà essere messa in atto solo se il debitore è disposto ad offrire tutto ciò che ha, escluso solo quanto necessario per il sostentamento della famiglia. È chiaro che questa soluzione risulta conveniente solo quando il patrimonio di una persona (immobili, auto, altro) è inferiore ai debiti complessivi, caso tutt’altro che raro.

Ecco un caso che si è risolto positivamente.

Il Tribunale di Piacenza ha consentito la liquidazione del patrimonio di due coniugi che avevano accumulato circa 290.000 euro di debiti. In passato i due erano soci di una snc, fallita nel 1997; nonostante la chiusura del fallimento nel lontano 2003, alcune banche, l’Inps ed Equitalia hanno continuato negli anni successivi ad aggredire ripetutamente e pervicacemente l’unica cosa rimasta ai sovraindebitati: lo stipendio di lei e lo stipendio, e poi la pensione, di lui. I due debitori, infatti, dopo la dichiarazione di fallimento della società, pur avendo perso ogni cosa, persino i mobili di casa, si erano rimboccati le maniche e avevano entrambi trovato un lavoro dipendente, portando faticosamente avanti la propria vita e mantenendo due figli. Per pagare i debiti arretrati e sopravvivere sono stati costretti negli anni a contrarre qualche finanziamento, poca cosa comunque rispetto al grosso dei debiti, che per oltre l’85% risaliva al vecchio fallimento. A un certo punto, però, tra pignoramenti e cessioni del quinto i debitori si sono trovati con delle buste paga praticamente dimezzate, con il rischio di non riuscire a saldare nemmeno le bollette e l’affitto di casa.

Con la liquidazione del patrimonio (una macchina usata, qualche arredo e circa 600 euro al mese delle entrate familiari per i successivi 4 anni), è stato possibile chiudere con circa 29.000 euro tutto il debito accumulato.

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IDEEBITI: nuove idee per la gestione dei debiti

Evento gratuito con tavole rotonde per la presentazione e discussione di idee per una migliore gestione dei debiti. Per Riemergo intereverrà l' Avv. Alessandra Paci

Vi aspettiamo a Milano mercoledi 7 giugno alle 9.30 al Vivaio Riva (via Arena di fronte al numero 7, vicino alle Colonne di San Lorenzo)

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Ecco il Piano del Consumatore per chi ha troppi debiti|Il Mattino di Padova

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Pensioni e Conti correnti: Ora Pignorarli è Più Difficile|La Provincia Pavese

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Articolo su Donna Moderna del 10-11-15

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Vivaio Awards

La nostra associazione nella lista di nominations dei Vivaio Awards, i premi assegnati da Vivaio per chi sta facendo del bene a Milano.

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Dagli imprenditori edili ai gelatai: ‘Riemergo’, per ricominciare dopo la crisi | ILFATTOQUOTIDIANO.IT

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Nata nel marzo 2014, l'associazione aiuta chi vuole uscire dalla spirale dell’indebitamento, recuperare l’attività se possibile, oppure ripartire da zero. Tre sportelli, a Milano, Novara e Lodi… 

Da ILFATTOQUOTIDIANO.IT  Continua a leggere l'articolo
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Sovraindebitamento: per chi ha rilasciato una fideiussione niente piano del consumatore

Il piano del consumatore è una delle tre procedure di composizione della crisi previste nella legge n. 3/2012 (legge sul sovra indebitamento) e si caratterizza per essere destinata a soggetti che rivestono la qualità di consumatori, persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale.

La legge 3/2012 nasce per trovare una soluzione ai molti casi di soggetti oberati dai debiti che non possono utilizzare gli altri strumenti per affrontare le crisi previsti dall'ordinamento: i debitori possono in tal modo “chiudere con il passato” utilizzando le proprie risorse, seppure limitate.

Il piano del consumatore presenta alcuni vantaggi rispetto alle altre procedure previste nella medesima legge, trattandosi di procedimento semplificato nel quale è previsto il vaglio del tribunale ma non l'approvazione della maggioranza dei creditori.

Ecco perché, come ben chiarito in giurisprudenza, il tribunale deve accertare in modo rigoroso il rapporto di funzionalità al privato consumo (Tribunale di Bergamo 16.12.14).

Il giudice dunque, preliminarmente all'avvio del procedimento, provvede a verificare, tra l'altro, la sussistenza della qualità di consumatore in capo al ricorrente, e dunque l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo soggettivo.

In particolare, capita di frequente che gli amministratori e i soci di società commerciali rilascino fideiussioni personali alle banche della società a garanzia delle obbligazioni societarie.

In tal caso è evidente “che non si tratti di obbligazione contratta per i bisogni afferenti la sfera personale e familiare del ricorrente, bensì per assicurare idonei finanziamenti alla società” (Tribunale di Milano 16 maggio 2015), con conseguente impossibilità per il debitore di accedere alla procedura del piano del consumatore.

La giurisprudenza della Corte Europea e della Corte di Cassazione del resto è costante nell'affermare che “ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente non può essere ammesso al beneficio del sovraindebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell'interesse di società esercente attività di impresa” (Tribunale di Bergamo 12 dicembre 2014).

Fonte: Studiolegalepaci.com

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D.L. 83/2015: Come Cambia il Pignoramento di Pensioni e Conti Correnti

Il Decreto Legge n. 83/2015 entrato in vigore dal 27 giugno 2015, contiene importanti modifiche al procedimento esecutivo.

In termini pratici molto rilevante è il nuovo assetto dell’esecuzione presso terzi nell’ipotesi del pignoramento di stipendi e pensioni e del pignoramento di conti correnti o postali.

Già in precedenza era previsto che stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (per esempio il TFR) e pensioni non potessero essere pignorati se non nella misura di un quinto; questo evidentemente per consentire alle persone di sopravvivere nonostante i debiti.

Inoltre l’assegno sociale, ossia quell’importo riconosciuto dall’INPS ai cittadini sopra i 65 anni ed in stato di bisogno economico, era comunque impignorabile, per il suo carattere assistenziale.

Tuttavia nessuna norma prevedeva espressamente che tutte le pensioni (come quelle di anzianità) avessero una soglia di impignorabilità, anche se dopo un’importante sentenza della Corte Costituzionale  del 2002 (che ha stabilito l’impignorabilità delle pensioni nella parte necessaria alle esigenze minime di vita), i Tribunali si sono spesso orientati a ritenere pignorabile, nei limiti del quinto, solo la parte della pensione eccedente l’assegno sociale, pur  con qualche discrezionalità nell’individuazione dell’importo “intoccabile” dai creditori

Ora nel nuovo art. 545 c.p.c. viene inserito un nuovo comma (comma 7) che stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà (in pratica euro 672,78): questa modifica appare molto opportuna perché chiarisce in modo preciso la parte di reddito pensionistico assolutamente non pignorabile e perché estende il limite a tutte le pensioni o altra indennità pensionistiche.

La precedente normativa presentava inoltre un’altra forte anomalia: qualora pensioni o stipendi fossero confluiti nel conto corrente o postale, erano pignorabili senza alcun limite, in quanto ritenuti una disponibilità liquida fungibile. In poche parole i creditori potevano così tranquillamente aggirare i limiti di pignorabilità posti dalla legge, andando ad aggredire per intero quanto pervenuto su conto corrente, anche trattandosi di pensione sociale o di una esigua pensione di anzianità o di un reddito bassissimo, con evidente palese ingiustizia, dato tra l’altro l’obbligo di legge di far confluire pensioni e stipendi su conto corrente.

La giurisprudenza aveva confermato questa (iniqua) impostazione, e l’unica eccezione riguardava i debiti verso Equitalia, alla quale una recente legge (n. 69/2013) ha espressamente impedito di pignorare presso la banca del debitore l’ultimo emolumento da questi ricevuto.

Finalmente il decreto 83/2015 (inserendo il nuovo comma 8 all’art. 545 c.p.c.) stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendi, salari, pensioni, se accreditate su conto bancario o postale, possono essere pignorate, quando l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno socialementre  quando l’accredito è successivo al pignoramento vigono gli stessi limiti esistenti per il pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale.

I pignoramenti che violano queste norme sono parzialmente inefficaci, con inefficacia rilevabile dal giudice anche d’ufficio.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

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Crisi da sovraindebitamento: con il Piano del Consumatore ridotto dell’87% il debito verso Equitalia

Anche in Lombardia cominciano a vedersi le prime applicazioni della legge n. 3/2012, che consente ai cittadini di ridurre e cancellare i debiti verso banche, fisco ed altri creditori.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento del 16.09.2014, ha omologato un Piano del Consumatore che di fatto ha ridotto il debito di una impiegata in cassa integrazione verso Equitalia Nord da circa 87.000 euro a poco più di 11.000 euro.

Il piano proposto prevedeva la vendita dell'unico bene di proprietà della debitrice, 1/6 di un immobile, destinandone ad Equitalia, unico creditore per euro 87.000, il ricavato di circa 11.000 euro. Con l'omologa e l'esecuzione del piano il debito residuo viene in pratica cancellato, e non potrà più essere richiesto alla debitrice, con un effetto esdebitativo vero e proprio.

Il Piano del Consumatore è uno dei tre procedimenti introdotti dalla legge n. 3 del 27.1.2012, ed è rivolto in modo specifico ai privati cittadini che abbiano contratto debiti per motivi non ricollegati ad attività professionali ed imprenditoriali; è uno strumento molto recente, in quanto inserito nella legge 3 in un secondo momento, nel gennaio 2013, colmando così una lacuna del sistema legislativo italiano: prima di allora, contrariamente al resto dell'Europa, non esisteva in Italia un modo per risolvere situazioni di sovraindebitamento personale.

Per accedere al Piano del Consumatore occorre un requisito di meritevolezza: vi è da parte del tribunale una sorta di valutazione della condotta del debitore, che non deve aver assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e non deve essere ricorso al credito “in modo sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali” .

Il tribunale, inoltre, deve verificare la fattibilità del piano proposto, insomma il debitore è tenuto a dimostrare di essere in grado di mantenere “le promesse fatte”.

Il contenuto del Piano del Consumatore non è prefissato dalla legge: il soggetto sovraindebitato può prevedere la vendita di un proprio bene, anche ad un parente, potrà mettere a disposizione il proprio reddito (salvo il necessario per vivere), o destinare ai creditori un'entrata futura (per esempio il TFR).

Tutto il procedimento si svolge davanti al tribunale, sotto il controllo di un particolare organo chiamato Organismo di Composizione della Crisi; i creditori invece non possono esprimere il loro parere, ossia non possono “votare” la proposta (pur potendo avanzare contestazioni, alle quali tuttavia il giudice non è vincolato) ed il Piano diventa obbligatorio per tutti con l'omologa da parte del tribunale.

Il Piano del Consumatore può essere un mezzo molto efficace per affrontare situazioni apparentemente irrisolvibili e disperate:  non è un caso se la legge 3/2012 (che prevede anche altre due interessanti procedure, con caratteristiche parzialmente diverse) è stata definita “legge anti-suicidi”.

Lo strumento del Piano del Consumatore comporta naturalmente che cittadino sovraindebitato metta disposizione quello che ha per il pagamento dei creditori, evitando tuttavia che i debiti che vanno oggettivamente oltre le sue concrete possibilità possano continuare a gravare su di lui a tempo indeterminato, impedendogli di ripartire con la propria vita e di riprendere un posto dignitoso nella società.

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