Legittimo un accordo di composizione della crisi che prevede il pagamento del 2,5% dei crediti

Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 31.3.2015, ha omologato un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che prevede il soddisfacimento del 2,5% dei creditori.

Ecco dunque un'interessante applicazione della legge 3/2012, che ha introdotto nell'ordinamento alcuni strumenti per definire le posizioni debitorie di privati ed imprese non fallibili: il “piano del consumatore”, l' “accordo di composizione della crisi” e la “liquidazione del patrimonio”.

Il provvedimento qui commentato riguarda appunto un “accordo di composizione della crisi”, procedura che può essere utilizzata da un'ampia gamma di debitori in difficoltà: le piccole imprese che non hanno i requisiti per fallire (e che dunque non possono nemmeno accedere a procedure quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione), gli imprenditori agricoli, i professionisti, le start-up innovative, i consumatori privati. In tutti questi casi il debitore può proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti dal contenuto più vario, prevedendo un pagamento a rate, un pagamento “a saldo e stralcio” (una percentuale del dovuto), o una combinazione di entrambe le modalità, pur nel rispetto di alcuni principi: i crediti impignorabili devono in ogni caso essere pagati integralmente, così come il credito per Iva e quello per ritenute d'acconto; inoltre i creditori muniti di ipoteca, pegno od ipoteca (per esempio la banca che ha concesso un mutuo fondiario) non possono essere pagati meno di quanto otterrebbero liquidando il bene su cui insiste la causa di prelazione.

Nel caso in questione il Tribunale di Bergamo ha considerato legittimo un accordo che proponeva il pagamento dei creditori “chirografari”, ossia non privilegiati, nella misura del 2,5%, ritenendo sufficiente una percentuale anche minima di soddisfacimento di tutti i creditori per realizzare la funzione economica dell'istituto.

In concreto il piano sottostante all'accordo prevedeva la vendita ad un soggetto terzo (la moglie) dell'unico bene posseduto dal debitore per un controvalore di euro 33.500, corrispondente al valore stimato dall'Organismo di Composizione della Crisi, che è l'organo deputato a gestire tali procedimenti; destinato tale ricavato al creditore ipotecario di primo grado, a tutti i rimanenti creditori, ipotecari di grado successivo e chirografari, parliamo di oltre 900.000 euro, veniva offerto il 2,5% (in pratica 38.400 euro) tramite apporto  economico da parte di un altro soggetto terzo, la madre, che si impegnava anche a sostenere anche le spese di procedura.

Naturalmente i creditori sono stati chiamati ad esprimere il loro parere, come prevede la legge 3/2012 (occorre una maggioranza, espressa o tacita, pari almeno al 60%) ed inoltre il giudice ha  verificato la reale fattibilità di quanto proposto.

Ma ciò che conta è che di fatto  una persona  notevolmente sovraindebitata attraverso lo strumento dell'accordo di composizione della crisi può riuscire realmente a mettere una pietra sopra il passato e a “chiudere” in via definitiva tutti i propri debiti, e questo non è un risultato  da poco.

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L’Accordo ABI-PMI per la Ripresa 2015

business-740074_1280Il 31.3.2015 tra l'Associazione delle Banche Italiane (ABI) e le Associazioni delle Imprese hanno sottoscritto l'Accordo per il credito 2015, che sarà in vigore fino al 31.12.2017, per sostenere le imprese italiane in difficoltà ed aiutarle nella ripresa.

Oggetto dell'accordo sono 3 iniziative: Imprese in ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti; Imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese; Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Imprese beneficiarie sono tutte le piccole e medie imprese operanti in Italia, in tutti i settori, purché al momento della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalle banche come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”). Tuttavia non vi è nessun automatismo nella concessione del credito o nella realizzazione dell'intervento: le banche effettueranno la loro valutazione su base individuale, essendo poi libere di decidere in modo autonomo.

A) Partendo dalla prima iniziativa, IMPRESE IN RIPRESA, si parla sia di sospensione che di allungamento dei finanziamenti. Ad entrambe le misure potranno accedere le imprese che non abbiano richiesto una sospensione o un allungamento nei 24 mesi precedenti.

1) Innanzitutto è prevista una moratoria dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per la durata di 12 mesi, ed una moratoria dei leasing immobiliari (per 12 mesi)  e mobiliari (per 6 mesi).  In ogni caso ad essere sospeso è solo il pagamento della quota capitale, e non degli interessi. Per imprese “che non presentano difficoltà nel rimborso del prestito” il tasso di interesse originario verrà mantenuto e non verranno chieste garanzie aggiuntive, in caso invece di “imprese che presentano difficoltà nel rimborso” la banca chiederà la copertura di un Fondo di Garanzia PMI; in mancanza, potrà aumentare i tassi di interesse.

2) Inoltre è regolato un allungamento dei mutui (fino al 100% della durata residua, ma con il limite di 3 anni per mutui chirografari e 4 anni per mutui ipotecari) , l'allungamento dei crediti a breve termine (fino a 270 giorni) e dei crediti agrari (fino a 120 giorni); nel caso di mutui le banche potranno chiedere garanzie aggiuntive ed aumentare il tasso d'interesse (salvo rafforzamenti patrimoniali da parte dei soci o operazioni di aggregazione, entro 12 mesi)

B) Quanto alle IMPRESE IN SVILUPPO, è istituito un plafond con l'obiettivo di dotazione di 10 miliardi, per finanziare investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali all'attività di impresa, anche già avviati nei 6 mesi precedenti, per finanziare incrementi di capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione, nonché della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

C) Infine, l'iniziativa IMPRESE E PA, è costituito un ulteriore plafond con il medesimo obiettivo di dotazione di 10 miliardi, allo scopo di incentivare lo smobilizzo bancario dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione; le imprese potranno ottenere sconti pro soluto, anticipazioni del credito con cessione (anche nella forma dello sconto pro solvendo), anticipazioni del credito senza cessione; in ogni caso dovrà trattarsi di crediti “certificati” come certi, liquidi ed esigibili. L'anticipazione non potrà essere inferiore al 70% del credito vantato verso la pubblica amministrazione.

L'ABI e le Associazioni delle Imprese si attiveranno anche a sottoscrivere un accordo con le agenzie fiscali in base al quale le imprese che hanno chiesto il rimborso di un credito di natura fiscale possano ottenerne l'anticipazione bancaria.

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INTERESSI SUGLI INTERESSI: DUE RECENTI DECISIONI DEL TRIBUNALE DI MILANO CONDANNANO TRE NOTE BANCHE

vault-154023_1280Il Tribunale di Milano, con le ordinanze della Sezione VI del 25.3.2015 e del 3.4.2015, condanna ING Bank (Conto Arancio), Banca Popolare di Milano e Deutsche Bank perché non hanno rispettato la legge in materia di “anatocismo”, che consiste nel calcolo degli interessi non solo sul capitale ma anche sugli interessi già maturati.

Partiamo dall'inizio: la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), in vigore dal 1.1.2014, ha definitivamente eliminato (finalmente, verrebbe da dire) l'anatocismo dall'attività bancaria; in passato, in un altalenarsi di norme e sentenze che hanno più volte modificato la disciplina in materia, gli istituti di credito hanno guadagnato parecchio conteggiando gli interessi dei correntisti non solo sulle somme date in prestito ma anche sugli interessi via via generatisi, con conseguente aumento esponenziale dei costi a carico di consumatori e imprese.

Dal 1 gennaio 2014 questa prassi è stata vietata, in quanto la legge afferma che gli interessi non possono produrre interessi ulteriori, da calcolarsi solo sulla sorte capitale.

Tuttavia molte banche, come già in altre occasioni, hanno trovato il modo di continuare a praticare, anche nel 2014 e nel 2015, l'anatocismo e di disapplicare la nuova normativa, affermando che quest'ultima sarebbe stata subordinata all'emanazione di una delibera del CICR (Comitato interministeriale del credito e del Risparmio, i cui membri sono i ministri del Governo in carica) su “modalità e criteri”, delibera che guarda caso ad oggi non esiste: un'interpretazione che costituisce un bell'escamotage per ritardare l'esecuzione di una norma scomoda …

Il Tribunale di Milano, però, con le due decisioni qui commentate, dichiara espressamente che tale prassi è illegittima: dal 1 gennaio 2014 alle banche è inibito dar corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi in riferimento a contratti di conto corrente già in essere o che in futuro verranno stipulati, essendo del tutto irrilevante per l'applicazione della norma, come invece sostenevano gli istituti di credito, l'intervento regolamentare da parte del CICR.

Molto interessante è inoltre che alle tre banche coinvolte venga ordinato di pubblicare sui propri siti web e sulle principali testate nazionali i provvedimenti di condanna, che dovranno anche essere inviati anche a tutti i correntisti: insomma il Tribunale di Milano ha voluto dare massima diffusione alla nuova normativa, per rendere consapevoli i consumatori e correggere ed eliminare gli effetti negativi delle violazioni da parte delle banche.

E' un importante passo avanti nella tutela di persone ed imprese, spesso in posizione di assoluta debolezza nel rapporto bancario; certo è che con la scusa della mancata delibera del CICR, molte altre banche continuano (illegittimamente) a praticare interessi sugli interessi.

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SOSPENSIONE FINO A 12 MESI DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE

dollars-31085_1280Dal 1 aprile 2015 è in vigore un nuovo aiuto alle famiglie in difficoltà: la sospensione fino a 12 mesi di mutui e prestiti. E' questo il risultato dell'Accordo siglato il 31.3.2015 tra l'Associazione delle Banche Italiane (ABI) e 9 Associazioni di Consumatori. L'agevolazione riguarda sia i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale sia, ed è una novità, i crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi con piano di rientro a rata costante. La sospensione può essere richiesta dalle persone fisiche che si trovino in determinate situazioni: cessazione del rapporto di lavoro subordinato (eccetto risoluzioni consensuali, pensionamento, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), cessazione del rapporto di collaborazione, morte, grave infortunio, ed inoltre, altra importante novità, sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni, anche in attesa di provvedimenti di sostegno al reddito; per i mutui quest'ultima è l'unica ipotesi per accedere alla misura agevolativa, essendoci già il Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che rimane in vigore (e che prevede una sospensione di 18 mesi per perdita di lavoro subordinato o parasubordinato, morte o condizione di non autosufficienza, per mutui inferiori a 250.000 euro che siano in ammortamento da almeno 1 anno, per mutuatari che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro). E' importante sottolineare che la moratoria riguarda solo il capitale, quindi si continuano a pagare gli interessi calcolati sul debito residuo alle scadenze originarie, ed ha una durata massima di 12 mesi; può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017; può accedervi anche chi ha già usufruito di una precedente moratoria, purché non si abbia già goduto di una sospensione di 12 mesi o più (in caso di periodo inferiore, la nuova sospensione riguarderà il periodo residuo fino ad un massimo di 12 mesi complessivi) e purché siano passati almeno 24 mesi dalla precedente moratoria. Nessun interesse di mora o commissione potranno essere richiesti dalle banche per la concessione della misura. Sono esclusi i casi in cui il contratto è decaduto o vi sono ritardi superiori a 90 giorni, i finanziamenti con cessione del quinto, i finanziamenti delle carte revolving, o di apertura di credito, i prodotti per i quali sia stipulata un'assicurazione specifica, o finanziamenti che godono già di sovvenzioni pubbliche. Lo strumento previsto nell'accordo ABI-Consumatori potrà sicuramente essere utile in alcuni casi, sopratutto se non vi sono altre strade percorribili, come la rinegoziazione della rata e della durata; tuttavia bisogna fare attenzione, perché nei finanziamenti con ammortamento alla francese i primi anni la rata è costituita in buona parte da interessi, che nella moratoria in questione devono essere pagati, quindi il risparmio effettivo potrebbe essere poco consistente.

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Educazione Finanziaria e Benessere: Politiche sociali in azione

Anche noi di Riemergo parteciperemo venerdì 6 marzo al convegno organizzato per far conoscere ai cittadini i nuovi progetti di Welfare Finanziario del Comune di Milano.

Vi aspettiamo!

 

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Inaugurazione a Milano dello Sportello per l’Educazione Finanziaria

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SOVRAINDEBITAMENTO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il 27 gennaio 2015 è stato pubblicato  il regolamento per l’iscrizione al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014), in attuazione di quanto previsto della cosiddetta “Legge sul sovraindebitamento” (n. 3/2012). Questa interessante normativa di tre anni fa fornisce uno strumento per risolvere le situazioni di crisi e di insolvenza per quei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Il raggio d’azione della legge è tutt’altro che ristretto, poichè può coinvolgere non solo i privati (persone fisiche che non riescono più a far fronte a debiti contratti per motivi personali) ma anche imprese e società non fallibili in base ai requisiti stabiliti nella legge fallimentare (ricavi inferiori a 200.000 euro negli ultimi 3 anni, attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro negli ultimi 3 anni, debiti anche non scaduti inferiori a 500.000 euro), che in Italia non sono certo in numero scarso, senza contare, a prescindere dalle dimensioni, tutti gli impreditori agricoli, i lavoratori autonomi e i professionisti, gli enti non  profit, le start up innovative, ed inoltre gli imprenditori commerciali che hanno cessato l’attività da oltre un anno. I diversi meccanismi previsti dalla legge per ristrutturare i debiti  ed estinguere le obbligazioni del soggetto sovraindebitato prevedono un controlllo del Tribunale e, soprattutto, un particolare organo, detto “Organismo di composizione della crisi” che sovraintende e gestisce tutte le fasi procedurali; mancava, fino ad oggi, il regolamento attuativo su tale organismo, ed ora finalmente dopo tre anni, questa lacuna è stata colmata. Non che finora la legge sul sovraindebitamento non potesse avere applicazione, ma certamente adesso ci sono regole chiare sui requisiti e le modalità di iscrizione nel registro degli Organismi, ed in particolare sulle competenze e sulle caratteristiche di coloro che possono svolgere questo delicato compito, in condizione di indipendenza e terzietà. Gli  Organismi di Composizione della Crisi potranno essere costituiti presso Comuni, Province, Regioni, Università, mentre di diritto diventeranno OCC gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, gli Ordini degli Avvocati, Commmercialisti, Notai.

 Fonte:

SOVRAINDEBITAMENTO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI | Studio Legale Paci & Partners

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Si chiama “Riemergo”: un aiuto per chi è stato messo in ginocchio dalla crisi | Il Cambiamento.it

 

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NASCE LO SPORTELLO ANTICRISI PER PRIVATI E AZIENDE | Comune di Milano

La Direzione Centrale Politiche per il Lavoro, sviluppo economico e università del Comune di Milano ha sottoscritto un importante accordo biennale con RI€MERGO, Associazione di solidarietà sorta per offrire alle persone, alle famiglie e alle piccole imprese  in difficoltà un aiuto per uscire dalla crisi convogliando le loro energie verso nuovi progetti di lavoro e di vita. Leggi l'articolo….

NASCE LO SPORTELLO ANTICRISI PER PRIVATI E AZIENDE

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16^ Giornata del Volontariato

Vi aspettiamo alla

16^ Giornata del volontariato e della cooperazione sociale

Piazza della Vittoria – LODI

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014

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